STABLE COIN LA VIA PER ESSERE LIBERI DAL FALLIMENTO DEL SISTEMA EURO


CONTROLLI DI CAPITALE 5) BAIL IN - BANCHE ITALIANE - A RISCHIO IL CONTO CORRENTE - IO TIFO PER LA PERDITA DEI SOLDI DEI COGLIONI ITALIOTI



L’inversione del sistema di salvataggio delle banche: 
dall’intervento pubblico (bail-out) all’intervento degli azionisti (bail-in) 
OVVERO..FINALMENTE PAGA CHI NON SI INFORMA


AZIONISTI E OBBLIGAZIONISTI SARANNO I PRIMI A PAGARE E A SEGUIRE I CORRENTISTI SOPRA I 100.000 EURO (PER ORA..MA IN AUSTRIA VOGLIONO TOGLIERE IL LIMITE E IN INGHILTERRA LO HANNO ABBASSATO)
Nel recente intervento del 22 aprile scorso presso la sesta Commissione permanente del Senato, il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, ha posto all’attenzione del Legislatore, tra gli altri, il tema afferente il nuovo principio del bail-in, in materia di salvataggio dell’intermediario a seguito di crisi, contenuto nella Direttiva comunitaria n.59 del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/ UE ed i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito, per brevità, la Direttiva BRRD).

In sintesi, il predetto principio, che è disciplinato nel Capo IV, titolato “Strumenti di risoluzione” Sezione 5, articoli da 43 a 62 della richiamata Direttiva BRRD, persegue l’obiettivo di ridurre al minimo i costi della risoluzione di un ente in dissesto sostenuti dai contribuenti e assicurare che la risoluzione di enti di rilevanza sistemica sia possibile senza mettere a repentaglio la stabilità finanziaria, garantendo che gli azionisti e creditori dell’ente in dissesto sostengano perdite adeguate e si facciano carico di una quota adeguata dei costi derivanti dal dissesto dell’ente. 
Esso è concepito, secondo quanto illustrato nel considerando n. 67 della Direttiva BRRD, come strumento finalizzato a dare “(…) agli azionisti e ai creditori degli enti un maggiore incentivo a vigilare sul buon funzionamento dell’ente in circostanze normali ed è conforme alla raccomandazione del Consiglio per la stabilità finanziaria in base alla quale i poteri di svalutazione del debito e di conversione previsti per legge sono inclusi in un quadro di risoluzione come opzione aggiuntiva, unitamente ad altri strumenti di risoluzione”. In particolare, il Legislatore comunitario ha strutturato il bail-in mediante la previsione di un’inversione dell’onere di salvataggio dell’intermediario in crisi, ponendolo in primo luogo a carico degli azionisti e non più determinando il primario intervento da parte dello Stato e del sostegno pubblico.
L’iter procedurale descritto dall’articolo 47 e ss. della Direttiva BRRD prevede, tra gli altri, che le autorità di risoluzione adottino nei confronti degli azionisti e dei detentori di altri titoli di proprietà la cancellazione delle azioni esistenti o degli altri titoli di proprietà o il loro trasferimento a creditori soggetti a bail-in; tra le eccezioni all’applicazione della regola del bail-in, si segnalano a prescindere dal fatto che siano disciplinate dal diritto di uno Stato membro o di un paese terzo: i depositi protetti; le passività garantite, incluse le obbligazioni garantite e le passività sotto forma di strumenti finanziari utilizzati a fini di copertura che costituiscono parte integrante del cover pool e che in base al diritto nazionale sono garantiti in modo simile alle obbligazioni garantite; una passività nei confronti di un dipendente, per quanto riguarda la retribuzione, i benefici pensionistici o altra remunerazione fissa dovute, ad eccezione della componente variabile della retribuzione che non è disciplinata da un contratto collettivo. Con riferimento ai derivati, anch’essi, ai sensi dell’art. 48 della Direttiva BRRD, rientrano nella categoria delle attività utilizzabili per il risanamento bancario, ma solo al momento della liquidazione o successivamente ad essa. Il contributo che dovranno fornire gli azionisti ed i detentori di altri titoli di proprietà, i detentori degli strumenti di capitale pertinenti ed altre passività ammissibili dell’ente soggetto a risoluzione per l’assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione non è illimitato, ma dovrà essere di un importo non inferiore all’8% delle passività totali, a seguito del quale il Governo nazionale interverrà nel salvataggio della banca. Nel richiamato intervento, il Governatore ha reso note le conseguenze che prevedibilmente si prospettano per l’attività degli intermediari, risultando necessario rafforzare i presidi di discolosure informativa nei riguardi della clientela, la quale, essendo chiamata ad intervenire direttamente per l’ipotesi in cui si renda necessario il salvataggio dell’intermediario medesimo, dovrà essere pienamente consapevole sui rischi dell’investimento in azioni, e strumenti finanziari diversi dalle azioni che potranno essere utilizzati per il predetto salvataggio. E ovviamente anche del rischio che i risparmiatori hanno nel lasciare i risparmi depositati sul conto corrente. L’esigenza di adottare misure di recepimento si pone come prioritaria nell’agenda del Governo, in quanto il termine ultimo fissato dalla Direttiva è, al più tardi, il 1° gennaio 2016.

in pratica le banche possono fallire e a pagare saranno azionisti, obbligazionisti e correntisti....FINALMENTE CAZZAROLA..FINALMENTE


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1 commento:

Anonimo ha detto...

Ciao Paolo,approvo in pieno il post...ricordo solo,per chi l'avesse dimenticato fra i tuoi lettori,che l'articolo 47 della Costituzione prevede che " la Repubblica incoraggia E TUTELA il risparmio in tutte le sue forme".Quindi,anche il risparmio bancario.Approvando tale normativa,il cosiddetto Parlamento italiano ha votato una norma ANTICOSTITUZIONALE.Sono sempre più convinto che la strada che indichi tu sia quella giusta... Ciao e grazie per il tuo anticonformismo,questo blog è sempreuna boccata d'aria!!!!