CONTROLLI DI CAPITALE 5) BAIL IN - BANCHE ITALIANE - A RISCHIO IL CONTO CORRENTE - IO TIFO PER LA PERDITA DEI SOLDI DEI COGLIONI ITALIOTI
L’inversione del sistema di salvataggio delle banche:
dall’intervento pubblico (bail-out) all’intervento degli azionisti
(bail-in)
OVVERO..FINALMENTE PAGA CHI NON SI INFORMA
AZIONISTI E OBBLIGAZIONISTI SARANNO I PRIMI A PAGARE E A SEGUIRE I CORRENTISTI SOPRA I 100.000 EURO (PER ORA..MA IN AUSTRIA VOGLIONO TOGLIERE IL LIMITE E IN INGHILTERRA LO HANNO ABBASSATO)
Nel recente intervento del 22 aprile
scorso presso la sesta Commissione
permanente del Senato, il Governatore
della Banca d’Italia, Ignazio Visco, ha
posto all’attenzione del Legislatore,
tra gli altri, il tema afferente il nuovo
principio del bail-in, in materia di
salvataggio dell’intermediario a seguito
di crisi, contenuto nella Direttiva
comunitaria n.59 del 15 maggio 2014,
che istituisce un quadro di risanamento
e risoluzione degli enti creditizi e delle
imprese di investimento e che modifica
la direttiva 82/891/CEE del Consiglio
e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE,
2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE,
2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/
UE ed i regolamenti (UE) n. 1093/2010
e (UE) n. 648/2012 del Parlamento
Europeo e del Consiglio (di seguito, per
brevità, la Direttiva BRRD).
In sintesi, il predetto principio, che
è disciplinato nel Capo IV, titolato
“Strumenti di risoluzione” Sezione 5,
articoli da 43 a 62 della richiamata
Direttiva BRRD, persegue l’obiettivo
di ridurre al minimo i costi della
risoluzione di un ente in dissesto
sostenuti dai contribuenti e assicurare
che la risoluzione di enti di rilevanza
sistemica sia possibile senza mettere
a repentaglio la stabilità finanziaria,
garantendo che gli azionisti e creditori
dell’ente in dissesto sostengano perdite
adeguate e si facciano carico di una
quota adeguata dei costi derivanti dal
dissesto dell’ente.
Esso è concepito, secondo quanto
illustrato nel considerando n. 67 della
Direttiva BRRD, come
strumento finalizzato a
dare “(…) agli azionisti e
ai creditori degli enti un
maggiore incentivo a vigilare
sul buon funzionamento
dell’ente in circostanze
normali ed è conforme
alla raccomandazione del
Consiglio per la stabilità
finanziaria in base alla quale
i poteri di svalutazione del
debito e di conversione
previsti per legge sono inclusi in un
quadro di risoluzione come opzione
aggiuntiva, unitamente ad altri strumenti
di risoluzione”.
In particolare, il Legislatore comunitario
ha strutturato il bail-in mediante la
previsione di un’inversione dell’onere
di salvataggio dell’intermediario in crisi,
ponendolo in primo luogo a carico degli
azionisti e non più determinando
il primario intervento da parte dello
Stato e del sostegno pubblico.
L’iter procedurale descritto dall’articolo
47 e ss. della Direttiva BRRD prevede,
tra gli altri, che le autorità di risoluzione
adottino nei confronti degli azionisti e
dei detentori di altri titoli di proprietà
la cancellazione delle azioni esistenti
o degli altri titoli di proprietà o il loro trasferimento a creditori soggetti a
bail-in; tra le eccezioni all’applicazione
della regola del bail-in, si segnalano
a prescindere dal fatto che siano
disciplinate dal diritto di uno Stato
membro o di un paese terzo:
i depositi protetti;
le passività garantite, incluse le
obbligazioni garantite e le passività
sotto forma di strumenti finanziari
utilizzati a fini di copertura che
costituiscono parte integrante
del cover pool e che in base al diritto
nazionale sono garantiti in modo
simile alle obbligazioni garantite;
una passività nei confronti di un
dipendente, per quanto riguarda la
retribuzione, i benefici pensionistici
o altra remunerazione fissa dovute,
ad eccezione della componente
variabile della retribuzione che non è
disciplinata da un contratto collettivo.
Con riferimento ai derivati, anch’essi, ai
sensi dell’art. 48 della Direttiva BRRD,
rientrano nella categoria delle attività
utilizzabili per il risanamento
bancario, ma solo al
momento della liquidazione
o successivamente
ad essa. Il contributo
che dovranno fornire gli
azionisti ed i detentori di
altri titoli di proprietà, i
detentori degli strumenti
di capitale pertinenti
ed altre passività
ammissibili dell’ente
soggetto a risoluzione per
l’assorbimento delle perdite
e la ricapitalizzazione
non è illimitato, ma dovrà
essere di un importo non inferiore all’8%
delle passività totali, a seguito del quale
il Governo nazionale interverrà nel
salvataggio della banca.
Nel richiamato intervento, il Governatore
ha reso note le conseguenze che
prevedibilmente si prospettano per
l’attività degli intermediari, risultando
necessario rafforzare i presidi di
discolosure informativa nei riguardi della
clientela, la quale, essendo chiamata
ad intervenire direttamente per l’ipotesi
in cui si renda necessario il salvataggio
dell’intermediario medesimo, dovrà
essere pienamente consapevole sui
rischi dell’investimento in azioni, e
strumenti finanziari diversi dalle azioni
che potranno essere utilizzati per il
predetto salvataggio. E ovviamente anche del rischio che i risparmiatori hanno nel lasciare i risparmi depositati sul conto corrente. L’esigenza di adottare misure di
recepimento si pone come
prioritaria nell’agenda del Governo,
in quanto il termine ultimo fissato
dalla Direttiva è, al più tardi, il
1° gennaio 2016.
in pratica le banche possono fallire e a pagare saranno azionisti, obbligazionisti e correntisti....FINALMENTE CAZZAROLA..FINALMENTE
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1 commento:
Ciao Paolo,approvo in pieno il post...ricordo solo,per chi l'avesse dimenticato fra i tuoi lettori,che l'articolo 47 della Costituzione prevede che " la Repubblica incoraggia E TUTELA il risparmio in tutte le sue forme".Quindi,anche il risparmio bancario.Approvando tale normativa,il cosiddetto Parlamento italiano ha votato una norma ANTICOSTITUZIONALE.Sono sempre più convinto che la strada che indichi tu sia quella giusta... Ciao e grazie per il tuo anticonformismo,questo blog è sempreuna boccata d'aria!!!!
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