STABLE COIN LA VIA PER ESSERE LIBERI DAL FALLIMENTO DEL SISTEMA EURO


ORO FISICO NON DICHIARATO ATTENTI........PRESTO NON VARRA' CHE LA META'

confisca dell'oroper chi possiede grandi quantita' di oro fisico non dichiarato in Italia si prepara una grande trappola...

PRESTO NON SI POTRA' PIU' VENDERLO SE NON E' STATO DICHIARATO SE NON PAGANDO PENALI SALATISSIME...
IL CONTANTE SARA' SEMPRE PIU' RARO...
TUTTE LE TRANSAZIONI VERRANNO CONTROLLATE...
PORTARLO FUORI DAL CONFINE AVRA' UN COSTO ALTISSIMO IN QUANTO SARA' VIA VIA PIU' PERICOLOSO.
E ANCHE ALL'ESTERO..A UN NON RESIDENTE...SI RISCHIERA' CHE NON GLIELO CAMBINO IN DENARO...PERCHE' LE LEGGI DI TUTTI I PAESI AL MONDO SI STANNO ADEGUANDO
PER UN PO' DI ANNI L'ORO FISICO NON DICHIARATO AVRA' UN VALORE PIU' BASSO RISPETTO AL VALOREDELL'ORO FISICO DICHIARATO..E L'ORO FISICO DICHIARATO...SARA' SOGGETTO A POSSIBILE CONFISCA O TASSAZIONE O PATRIMONIALE.

IL DILEMMA DI MOLTI ITALIANI CHE PENSAVANO DI SALVARSI IL CULO DETENENDO ORO IN QUANTITA' E NON DICHIARATO...SARA' ENORME E MOLTI LO SVENDERANNO...

SOLUZIONI A QUESTO PROBLEMA? SI CI SONO...E OGGI COSTANO , MA NON MOLTO...CON IL PASSARE DEI MESI...SARA' SEMPRE PIU' COSTOSO..
E POI NON DITE CHE NON VI ABBIAMO AVVISATO AMICI DELL'ORO .."NERO"

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16 commenti:

Anonimo ha detto...

Su quali basi fai queste supposizioni? Possiamo leggere le fonti? Grazie.

Anonimo ha detto...

Si potrebbe acquistare oro in svizzera depositarlo nel caveau della banca e poi fare una assicurazione estera sulla vita
Il tutto dichiarato sul quadro RW
Che ne dici?

Anonimo ha detto...

Scusa Paolo, cosa intendi "dichiarare l'oro" ?
Dici nella denuncia dei Redditi oppure in qualche altra forma ?
Grazie
ciao
Massimo

Anonimo ha detto...

Ciao Paolo,

considerando che da sempre "ci azzecchi" sulle tue previsioni future..quest'articolo sull'oro è particolarmente preoccupante....Puoi darmi qualche indizio....quali sono le soluzioni che pensidi adottare per evitare la confisca o tassazione dell'oro?
Grazie. Livio

Anonimo ha detto...

Tassa + tassa + tassa...
Vedi caro Paolo più tassi e più ci sarà un fiorente mercato nero che nasce copreso quello dell'oro fisico !!

Paname

Anonimo ha detto...

Non diciamo emerite calzate......prova ad andare da un compro oro e vedi se fai fatica a farti pagare in contanti a nero. Chiaramente se a 31 al grammo ti pagherà 29/30, ma ti assicuro saranno piu i problemi per chi lo detiene legalmente.
Riccardo

Anonimo ha detto...

Vediamo se ho capito bene: l'oro fisico 'nero' non va bene, tanto meno quello 'bianco' o quello 'finanziario'.
In poche parole, quello che fino a qualche ora fa era un investimento da detenere, adesso sembra essere diventato una scelta pessima.

Anonimo ha detto...

Supposizioni solo per chi possiede grandi quantità difficili da vendere.

Supposizioni per l'oro non dichiarato. Ci sarà sempre qualcuno disposto all'aquisto. Leggi di mercato.

Alfio200 ha detto...

Eh, sì...la cosa è interessante. Io però temo più un aumento della tassazione sui ricavi della vendita di oro fisico, che è (inspiegabilmente) molto bassa. Scusa, Barra, ma, al momento, il possesso di oro fisico va dichiarato?

ML ha detto...

Compito del blog e' di fare INFORMAZIONE PREVENTIVA per farvi riflettere.

COMPITO DEL CONSULENTE PROFESSIONISTA E' DI TROVARVI DELLE SOLUZIONI PERSONALIZZATE....A PAGAMENTO.
stronzo....no...si deve lavorare per poter vivere e tenere in piedi un sito di informazione gratuito (e non di consulenza professionale gratuita).
Se NIN vedete il problema...non agite..se avete la sensazione che quanto scritto si stia avverando...avete il tempo per cercare soluzioni.

Alfio200 ha detto...

A me risulta che devi dichiarare i "passaggi" di oro, comprese (attenzione) donazioni o successioni, ma non la semplice "detenzione" di oro per li cazzi tua. Parliamo ovviamente di "oro da investimento", quindi monete e lingotti, non braccialetti o affini.

Anonimo ha detto...

Hanno ragione sia Alfio che Paname: paolo hai preso un granchio: capita :)

ML ha detto...

Vedremo...

Anonimo ha detto...

Datemi qualche kilozzo di sterline
d'oro, poi a venderlo ci penso io.

Anonimo ha detto...

Non mi risultano leggi che obblighino la dichiarazione della detenzione di oro fisico da investimento...

Anonimo ha detto...

Mi pare che siano già stabilite regole puntuali per la dichiarazione delle operazioni di compravendita di oro da investimento, delle attività detenute all'estero (quadro RW) e un regime di tassazione delle plusvalenze e minusvalenze da cessione (anche se in regime di autodichiarazione).

Sono definite le sanzioni per le omesse dichiarazioni all'UIF e il meccanismo di calcolo della plusvalenza in caso di mancanza delle documentazione di acquisto (viene tassato il 25% del ricavato della vendita all'aliquota del 20->26%).

Si potrebbe obiettare che essendo tutto questo in regime di autodichiarazione un contribuente infedele potrebbe agire 'in nero', assumendosi le responsabilità relative eludendo il limite dei 12.500 per la segnalazione all'UIF operando in regime di frazionamento.

Probabilmente abbassare la soglia delle dichiarazioni oppure introdurre, come avviene per le operazioni antiriclaggio e le banche, un obbligo di segnalazioni a carico degli intermediari che tenga conto delle operazioni sottosoglia per calcolare il rispetto dei limiti potrebbe essere un qualcosa di nuovo.

Questo potrebbe in effetti costituire un deterrente forte al punto da far aumentare il premio richiesto dalla controparte per fare un'operazione 'fuori regola', con conseguente abbassamento del prezzo.

DICHIARAZIONI E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ORO

Comunicazione presso l’UIF (Unità d’Informazione Finanziaria) per le operazioni d’importo pari o superiore ai 12 500 €

Per le operazioni d’importo pari o superiore ai 12.500 € relative a transazioni in oro da investimento e in materiale d’oro ad uso prevalentemente industriale, vige l’obbligo di dichiarazione.

L’obbligo di comunicazione scatta con atti dispositivi o di trasferimento di oro :

- le cessioni dall’estero e verso l’estero;
- le cessioni nel territorio nazionale;
- le altre operazioni in oro anche a titolo gratuito (trust, donazioni, successioni);
- le cessioni di oro “estero su estero”.

In caso di mancata dichiarazione, può scattare la sanzione dal 10 al 40% del valore negoziato (art. 4 della legge 17.01.2000, n. 7).

La dichiarazione dev’essere trasmessa all’UIF, entro la fine del mese successivo a quello nel quale l’operazione è stata compiuta; nei casi di operazioni di trasferimento al seguito verso l’estero la dichiarazione va, invece, effettuata e trasmessa prima del trasferimento stesso. Copia della dichiarazione e del documento che ne attesta l’avvenuta trasmissione alla UIF devono accompagnare l’oro.

In casi di acquisto di oro all’estero l’obbligo di dichiarazione grava sull’acquirente italiano.


SEGNALAZIONE DEI TRASFERIMENTI E CAPITALI ALL’ESTERO NEL MODELLO UNICO, NEL QUADRO RW


Questo quadro dev’essere compilato se l’importo complessivo degli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria, detenuti al 31 dicembre dell’anno precedente, nonché i trasferimenti effettuati, nel corso dell’anno precedente, risultano essere pari o superiori ai 10 000 euro.
NB: Queste due comunicazioni hanno puro scopo dichiarativo e non hanno valore ai fini della tassazione.

COMUNICAZIONE DELLE PLUSVALENZE REALIZZATE SULLA COMPRAVENDITA DI ORO NEL MODELLO UNICO, NEL QUADRO RT, ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Questo quadro è formato da 4 sezioni a seconda della tipologia dei redditi da dichiarare. Le sezioni che interessano gli investitori in oro che realizzano delle plusvalenze sono la II-A (questa sezione deve essere compilata per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011, per le quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento.) e la II-B (questa Sezione deve essere compilata dagli enti non commerciali residenti in Italia e dai soggetti non residenti per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2012, per le quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento).