STABLE COIN LA VIA PER ESSERE LIBERI DAL FALLIMENTO DEL SISTEMA EURO


LA TASSA SULL'ARIA (FREDDA)

ENNESIMA BUROCRAZIA : QUESTA VOLTA A ESSERE COLPITI SONO I CONDIZIONATORI! IL NUOVO LIBRETTO OBBLIGATORIO CREA PIL E MULTE PER TUTTI! I BENEFICIARI DI TUTTO QUESTO? LO STATO CHE INCASSERA' INDIRETTAMENTE TRAMITE IVA E TASSE SUL REDDITO DI CHI EROGA IL SERVIZIO (80% DELL'INCASSATO) E DIRETTE (MULTE PER CHI NON ADEMPIE)

 da domenica 01 giugno 2014 e' obbligatoria la nuova documentazione per la certificazione dell'efficienza dei condizionatori estivi installati in casa o in ufficio.
 con la pubblicazione del Decreto ministeriale del 10 febbraio 2014, scatta l'obbligo di dotazione dei nuovi formulari di libretto di impianto, validi non solo per la climatizzazione estiva, ma anche per tutti i sistemi di condizionamento, teleriscaldamento e cogenerazione. In attuazione di quanto previsto dal Dpr n. 74 del 16/04/2013 recante "Regolamento in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), seconda parte, e lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia" (GU Serie Generale n. 149 del 27/06/2013 - entrata in vigore del provvedimento: 12/07/2013), resosi necessario al fine di chiudere la procedura di infrazione aperta contro l'Italia a causa della frammentaria attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia per mezzo del Dlgs n. 192 del 19/08/2005, è stato pubblicato nella GU Serie Generale n. 55 del 07/03/2014 il Dm 10/02/2014 che definisce i nuovi esemplari per il libretto di impianto per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per il rapporto di efficienza energetica.

 Ebbene si, la grande novità è rappresentata proprio dall'introduzione di nuove prescrizioni, prima del tutto mancanti, per tutti gli apparecchi di condizionamento estivo che così vengono ad essere parificati in toto agli impianti di riscaldamento e pertanto corredati di libretto e sottoposti ad adeguati verifiche quadriennali se hanno una potenza maggiore di 12 Kw, sicché sarà necessario anche per i climatizzatori il rapporto di efficienza energetica.
E così ma, chi sono i soggetti obbligati? Tutti i proprietari dei predetti congegni devono dotarsi del nuovo libretto di impianto che è obbligatorio per tutti gli apparecchi di climatizzazione invernale e/o estiva, indipendentemente dalla loro potenza termica, sia esistenti che di nuova installazione, mentre il rapporto di efficienza energetica è necessario solo per i dispositivi soggetti a verifiche periodiche, cioè di riscaldamento con potenza maggiore di 10 Kw e di condizionamento di potenza maggiore di 12 Kw. Per gli impianti in servizio alla data di pubblicazione del nuovo libretto di impianto, quest'ultimo sostituirà gli esistenti "libretto di impianto" e "libretto di centrale" di cui all'art. 11, comma 9 del Dpr n. 412 del 26/08/1993 e s.m.i., che andranno comunque conservati dal responsabile dell'impianto stesso. Dunque, cos'è il nuovo libretto di impianto? Gli attempati libretti, che attestano l'efficienza degli impianti installati all'interno dei fabbricati, vanno in quiescenza per lasciare spazio ai nuovi libretti. Il nuovo libretto di impianto rappresenta, difatti, il documento d'identità del congegno, non più basato su due esemplari ma, costituito da un unico formulario, personalizzabile, composto da una sfilza di moduli, da usarsi e assemblarsi in funzione dei dispositivi e delle componenti dell'impianto, che vanno adeguatamente compilati per la prima volta dall'installatore e poi aggiornati dal responsabile dell'impianto o dal suo manutentore. Il carteggio dovrà anche riportare il modulo identificativo dell'apparecchio, nel quale vanno additati la tipologia di intervento, l'ubicazione e la destinazione d'uso dell'immobile, i servizi che soddisfa e le generalità del responsabile dell'impianto. Infine, andranno circostanziati anche i risultati della prima verifica effettuata dall'installatore e di quelle successive effettuate dal manutentore.
 Ebbene, come fare? Il nuovo libretto, che deve essere scaricato dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico (www.sviluppoeconomico.gov.it) a cura del proprietario dell'immobile, dell'inquilino o di chi comunque è responsabile dell'impianto, deve dunque essere compilato per la prima volta dall'installatore e poi aggiornato dal manutentore o dal responsabile dell'impianto che, nel caso di piccoli impianti, è l'utente stesso mentre in un condominio può essere l'amministratore pro-tempore o la ditta abilitata da quest'ultimo delegata. Al di là del libretto di impianto, obbligatorio per tutti i congegni, è previsto anche un rapporto di efficienza per i sistemi di condizionamento soggetti a verifiche periodiche, cioè quelli con potenza superiore a 12 Kw. Tale rapporto, compilato dal manutentore, deve essere da quest'ultimo diffuso agli enti locali che aggiornano il catasto e organizzano verifiche a campione. Orbene, il succitato decreto ministeriale prevede inoltre il rapporto di efficienza energetica, che va compilato al termine di tutti gli interventi di verifica e di manutenzione, in particolare per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza utile nomale maggiore di 12 Kw, con o senza produzione di acqua calda sanitaria. Questo certificato è compilato direttamente dal manutentore che ha anche il compito di trasmetterlo per via telematica all'ente locale che tiene aggiornato il catasto. Nello stesso carteggio sono riportate le risultanze dei controlli che devono essere conformi a quanto indicato dal Dpr n. 74 del 16/04/2013. In linea generale, dette ispezioni riguarderanno il sottosistema di generazione come definito nell'allegato A) del Dlgs n. 192 del 19/08/2005, la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati, la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, ove previsti. I controlli di efficienza energetica devono essere inoltre realizzati all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore; nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore; nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.
Da ultimo, quali le sanzioni in caso di inottemperanza? Vigono le sanzioni previste dall'art. 15, commi 5 e 6, del Dlgs n. 192 del 19/08/2005 o da eventuali disposizioni delle Regioni. Si va da € 500,00 a € 3.000,00 a carico del proprietario, del conduttore, dell'amministratore di condominio o del terzo responsabile; da € 1.000,00 a € 6.000,00 per l'operatore incaricato che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico.
Tutto è in ritardo in Italia, quando si tratta di applicare una norma. Tutto è in anticipo quando si tratta di incassarne le relative sanzioni.
Giovanni Colucci

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9 commenti:

Anonimo ha detto...

Manca solo un un boccaglio contatore di centimetri cubi di aria respirata per tassare pure quella?

Anonimo ha detto...

Ma questi sono pazzi... sempre più costi e burocrazia...
Chi arriva al confine italiano, dovrebbe passare per una porta con sopra scritto "Lasciate ogne speranza, voi ch'intrate" ...almeno sanno subito dove sono finiti.
Ma un libretto per l'efficienza dei governanti e dirigenti pubblici italiani no?

Anonimo ha detto...

Anche per i condizionatori c'era, C'è, l'incentivo statale.....
Chi ne ha usufruito si è autodenunciato sul possesso dell'apparecchio, quindi non potrà dire che non lo possiede.....
In teoria si sarebbe tenuti ad aggiornare anche la rendita catastale dell'immobile, in quanto impianto/dotazione di "lusso".
Bella Trappola!
Chi ha installato e pagato, senza incentivi, magari in contanti, non sarà tenuto ad autodenunciarsi...

Anonimo ha detto...

Fortunatamente gli impianti con potenza oltre 12 kw nelle abitazioni sono veramente pochi.
F

Anonimo ha detto...

cominciano coi 12 Kw ... se non danno sufficiente reddito si abbassa la soglia fino a percepire quello che vogliono...
NON AVETE ANCORA CAPITO DOVE VOGLIONO ARRIVARE? NESSUNO DEVE PIù POTERCELA FARE ECONOMICAMENTE DA SOLO... COSI' POI...

Anonimo ha detto...

ho postato ma non esce ? chi sta filtrando ?

ML ha detto...

io sto filtrando...siamo in un sito democratico!

AlbertoGas ha detto...

Ciao Paolo, ho parlato con chi mi ha installato il condizionatore e mi ha detto che il libretto è obbligatorio per gli impianti che hanno più di 3,5 Kg di gas.

Anonimo ha detto...

Io spero venga la legionella a quell'idiota/i che ha solo pensato ad un provvedimento del genere.
Vorrei proprio vedere quanto sono i regola i condizioni del mistero. Abbiamo ancora l'amianto neglio ospedali e le scuole non hanno sistemi antisismici. Altro motivo per chiudere tutto e andarsene. 'sti zozzi.